La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per ricettazione a carico di due imputati, dichiarando i loro ricorsi inammissibili. Il primo ricorso è stato respinto in quanto giudicato un ricorso inammissibile per genericità: l'imputato, invece di contestare errori di diritto, ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti generiche. Il secondo ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizi formali, essendo stato proposto personalmente dall'imputato e non da un avvocato abilitato, e contro una sentenza basata su un accordo in appello. La decisione rende definitive le condanne.
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