Gli eredi di un uomo ucciso nel 1984 hanno chiesto i benefici economici previsti per le vittime della criminalità organizzata. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda rilevando che la vittima, pur essendo incensurata, manteneva stretti rapporti mai interrotti con familiari e affini legati alla criminalità organizzata e gravati da gravi precedenti penali. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dei familiari. La Corte ha chiarito che il riconoscimento dei benefici per le vittime della criminalità organizzata richiede il requisito della totale estraneità agli ambienti delinquenziali. Tale requisito deve essere inteso in senso rigoroso come netta e volontaria lontananza e attiva dissociazione, incompatibile con la conservazione di rapporti personali e familiari con soggetti pregiudicati o appartenenti a consorterie mafiose. Di conseguenza, i ricorrenti hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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