La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato, anche se la firma era stata autenticata da un legale. La decisione si basa sulla riforma dell'art. 613 c.p.p., che impone, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, ribadendo che il requisito della sottoscrizione del difensore è inderogabile.
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