Una società di persone ha impugnato una cartella di pagamento relativa a riprese IVA, contestando l'assenza di firma digitale sull'atto e la mancata sottoscrizione del ruolo sottostante. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la cartella di pagamento è valida anche senza firma autografa o digitale, purché sia chiaramente riferibile all'ente impositore. Inoltre, la validazione informatica dei dati sostituisce legittimamente la firma del ruolo, mentre l'opposizione tempestiva del contribuente sana eventuali vizi di notifica per il principio del raggiungimento dello scopo.
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