La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio un provvedimento di confisca per equivalente emesso in relazione a omesse comunicazioni patrimoniali previste dalla normativa antimafia. Nonostante il reato fosse stato dichiarato prescritto, i giudici di merito avevano mantenuto la misura ablatoria applicando l'art. 578-bis c.p.p. La Suprema Corte ha stabilito che tale norma, avendo natura sostanziale poiché incide sulla severità del trattamento sanzionatorio, non può essere applicata retroattivamente a fatti commessi prima della sua introduzione nel 2018. Di conseguenza, la confisca per equivalente deve essere revocata se il reato è estinto per prescrizione e il fatto risale a un'epoca antecedente alla riforma legislativa.
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