Una contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo a IRPEF e IVA per l'anno 2008, contestando la legittimità dell'uso di presunzioni semplici a seguito di omessa dichiarazione dei redditi. Dopo una decisione sfavorevole in appello, la parte ha proposto ricorso in Cassazione. Durante il procedimento, è stata presentata istanza di sospensione del giudizio ai sensi della normativa sulla definizione agevolata delle liti pendenti. La Suprema Corte, riscontrando la sussistenza dei requisiti legali legati al valore della causa e alla pendenza della lite, ha disposto la sospensione del giudizio per consentire il perfezionamento della procedura agevolata.
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