La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato condannato per guida in stato di ebbrezza, il quale sosteneva l'avvenuta prescrizione del reato. La Corte chiarisce che per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la sospensione del termine di prescrizione prevista dalla legge n. 103/2017. Questa sospensione, che decorre dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, ha impedito l'estinzione del reato, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
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