Un avvocato, sanzionato con la sospensione, ha impugnato il provvedimento. Ha però commesso un errore fatale: ha eseguito personalmente la notifica del ricorso mentre era ancora sospeso. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo un principio chiaro: la notifica da avvocato sospeso è nulla, perché il professionista in quel momento non ha la qualifica per compiere atti giudiziari. Un successivo tentativo di far revocare la decisione è stato respinto. La Corte ha chiarito che l'errore dell'avvocato era di natura giuridica (sull'applicazione delle norme), non un errore di fatto, e quindi non poteva giustificare la revisione della sentenza. L'esito è la conferma della sanzione.
Continua »