Un avvocato ha ricevuto dal proprio cliente oltre ventimila euro per chiudere una transazione con una banca, ma ha trattenuto indebitamente il denaro. Inoltre, ha abusato di fogli firmati in bianco dal cliente e lo ha calunniato. Per questi fatti, l'ordine professionale ha inflitto all'avvocato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per venti mesi. L'avvocato ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'illecito fosse prescritto e che la depenalizzazione di alcuni reati escludesse la responsabilità. Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso, stabilendo che il trattenimento del denaro è un illecito permanente la cui prescrizione decorre solo dalla decisione di primo grado e che le regole penali più favorevoli non si applicano retroattivamente alle sanzioni disciplinari.
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