Un uomo condannato per maltrattamenti in famiglia ottiene la sospensione condizionale della pena. Il Pubblico Ministero ricorre in Cassazione poiché il giudice di merito ha omesso di subordinare il beneficio alla partecipazione a un percorso di recupero, come obbligatoriamente previsto dalla legge "Codice Rosso". La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, qualificando l'omissione come violazione di legge e non come pena illegale. La Corte annulla parzialmente la sentenza, imponendo essa stessa la condizione e chiarendo che i dettagli pratici del percorso di recupero possono essere definiti dal giudice in fase di esecuzione della pena, per garantire maggiore flessibilità ed efficacia.
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