L'Imputato era stato condannato per il reato di minaccia ai danni della Persona Offesa, fatto commesso nel settembre 2011. Successivamente, il Tribunale di Roma aveva confermato la responsabilità penale, concedendo solo la sospensione condizionale della pena. L'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando che il reato si era estinto prima della sentenza di secondo grado. La Suprema Corte ha accolto il ricorso sul punto, rilevando che il termine massimo di prescrizione era decorso il 15 novembre 2019, prima della decisione d'appello del gennaio 2020. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato agli effetti penali, dichiarando invece inammissibile il ricorso per i soli aspetti civili a causa di difetti formali nei motivi di impugnazione.
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