Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a un condannato. La revoca era stata disposta perché l'uomo aveva una precedente condanna a una pena detentiva non sospesa. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avesse il potere di revocare il beneficio in questo specifico caso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la presenza di una precedente condanna ostativa non consente la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, ma doveva essere rilevata nel giudizio di cognizione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di revoca, ripristinando il beneficio per il ricorrente.
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