Un automobilista, fermato dalle forze dell'ordine, viene accusato di guida in stato di ebbrezza. Assolto in primo grado perché l'accusa non aveva depositato i certificati di omologazione dell'etilometro, viene poi condannato in appello. La Corte di Cassazione conferma la condanna e dichiara inammissibile il ricorso dell'automobilista. I giudici chiariscono che l'accusa non deve provare preventivamente il corretto funzionamento dell'apparecchio se l'imputato non solleva contestazioni specifiche e concrete. Inoltre, la scelta del giudizio abbreviato preclude la possibilità di contestare l'utilizzabilità degli scontrini dell'alcoltest già acquisiti. I sintomi evidenti rilevati dagli agenti, come occhi lucidi e alito vinoso, confermano la validità dell'accertamento.
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