Un imprenditore, condannato per omesso versamento IVA, ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'abitualità del reato, desumibile da precedenti condanne e persino da un precedente proscioglimento ex art. 131-bis, osta alla concessione del beneficio, rendendo irrilevante il modesto superamento della soglia di punibilità. Anche la sospensione condizionale è stata negata per la prognosi negativa sulla futura condotta.
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