Un imprenditore, condannato per gestione illecita rifiuti oleari, ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo di non essere più proprietario dell'opificio al momento dei fatti. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando che la responsabilità del produttore dei rifiuti permane fino al corretto smaltimento, indipendentemente dal successivo trasferimento di proprietà dell'immobile. La sentenza sottolinea che i residui di lavorazione, per essere qualificati come sottoprodotti e non rifiuti, devono avere una destinazione certa a un riutilizzo lecito, prova che nel caso di specie mancava.
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