Un professionista ha chiesto il pagamento di oltre trecentomila euro a un Comune a titolo di arricchimento senza causa per aver redatto il progetto di un autodromo. L'incarico era stato affidato verbalmente dal sindaco, senza una regolare delibera e senza il necessario impegno di spesa previsto dalla legge per gli enti locali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, confermando le decisioni dei giudici di merito. La Corte ha stabilito che, in mancanza di una regolare delibera di spesa, il rapporto obbligatorio sorge direttamente tra il professionista e l'amministratore pubblico che ha commissionato l'opera. Di conseguenza, l'azione di arricchimento senza causa contro il Comune è inammissibile per difetto di sussidiarietà, potendo il professionista agire direttamente contro il sindaco che ha autorizzato la prestazione.
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