Un bookmaker estero senza concessione statale ha impugnato l'avviso di accertamento per l'anno 2010 relativo all'imposta unica sulle scommesse. La società sosteneva che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma nella parte in cui tassava le ricevitorie per gli anni precedenti al 2011, anche la propria responsabilità solidale fosse venuta meno. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'incostituzionalità riguarda solo le ricevitorie, le quali non potevano trasferire l'onere fiscale sul bookmaker. Il bookmaker estero, invece, rimane pienamente e direttamente responsabile del pagamento del tributo, in quanto soggetto che organizza ed esercita l'attività di scommessa sul territorio italiano, senza alcuna discriminazione rispetto agli operatori nazionali.
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