Una cittadina straniera, indagata come amministratrice di fatto di diverse società fittizie per frode fiscale, ha impugnato il sequestro preventivo dei conti correnti bancari. La difesa ha eccepito la nullità del provvedimento per la mancata traduzione del decreto di sequestro in lingua cinese, sostenendo la violazione del diritto di difesa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'articolo 143 del codice di procedura penale contiene un elenco tassativo di atti da tradurre, nel quale non rientra il decreto di sequestro. Pertanto, la traduzione del decreto di sequestro non è obbligatoria e la sua omissione non comporta alcuna nullità, poiché il diritto di difesa è comunque garantito dall'assistenza gratuita di un interprete durante i colloqui con il proprio legale.
Continua »