La Corte di Cassazione ha esaminato un caso relativo alla ripetizione dell'indebito bancario richiesto da una società correntista per illegittima applicazione di interessi e commissioni. La Corte ha stabilito che spetta al correntista l'onere di provare non solo l'esistenza dell'affidamento sul conto, ma anche il suo preciso limite di importo. In assenza della prova del tetto massimo del fido, i versamenti non possono essere qualificati come ripristinatorie e sono soggetti a prescrizione decennale dalla data del singolo addebito. Inoltre, i giudici hanno chiarito che, in caso di cartolarizzazione del credito, il correntista non può chiedere la restituzione dell'indebito né opporre la compensazione alla società veicolo cessionaria, dovendo rivolgere ogni pretesa restitutoria esclusivamente nei confronti della banca cedente originale.
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