L'Azienda ha impugnato tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni 2009-2011, emessi per costi fittizi legati a operazioni oggettivamente inesistenti con società cartiere. La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi all'inesistenza delle operazioni, confermando che l'onere della prova spetta al contribuente. Tuttavia, i giudici hanno accolto parzialmente il ricorso stabilendo che il raddoppio dei termini per l'accertamento non si applica all'IRAP, poiché le violazioni di questa imposta non costituiscono reato penale. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata limitatamente all'IRAP per l'anno 2009, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria per un nuovo esame.
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