Una società vinicola si vede contestare dall'Agenzia delle Entrate la deducibilità di costi e la detraibilità dell'IVA per operazioni inesistenti. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva le ragioni del contribuente, ritenendo insufficienti gli indizi forniti dall'Amministrazione. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ribalta la decisione, chiarendo che la valutazione degli elementi indiziari non deve essere atomistica ma globale. Il giudice di merito ha errato nel non considerare il quadro complessivo delle prove presuntive, che, se lette congiuntamente, avrebbero potuto dimostrare la fondatezza della pretesa fiscale. La causa è stata quindi rinviata per un nuovo esame.
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