L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società di elettronica il coinvolgimento in una frode carosello tramite operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l'accertamento, sostenendo che l'Ufficio non avesse individuato il fornitore reale e che la merce fosse stata effettivamente consegnata. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che l'identificazione del fornitore occulto non è necessaria ai fini della contestazione. Per la Suprema Corte, l'effettività del trasporto e l'iscrizione al registro VIES non bastano a escludere la natura fittizia dell'interlocutore commerciale. Una volta che il Fisco prova, anche per presunzioni, che il contribuente sapeva o doveva sapere della frode, spetta a quest'ultimo dimostrare di aver agito con la massima diligenza professionale per evitare il coinvolgimento nell'evasione.
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