Un contribuente, identificato come l'amministratore di fatto di una società fittizia, è stato sanzionato per il suo ruolo in una complessa frode IVA. L'imprenditore ha contestato la sanzione, sostenendo che la responsabilità dovesse ricadere sulla società e non sulla sua persona. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiave: quando una società agisce come mero schermo ('società cartiera') per gli illeciti personali dell'amministratore di fatto, le sanzioni fiscali si applicano direttamente a quest'ultimo, superando la normale schermatura della personalità giuridica.
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