L'Amministratore di un consorzio è stato condannato per il reato di dichiarazione fraudolenta dopo aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse da una società 'cartiera'. La difesa ha tentato di contestare la condanna sostenendo che alcune fatture fossero precedenti alla nomina dell'amministratore e che mancasse la prova del dolo (l'intenzione di frodare). Tuttavia, la Corte di Cassazione ha confermato la colpevolezza, evidenziando come la società fornitrice fosse un'entità 'evanescente', priva di dipendenti, sedi reali e regolarità fiscale. I giudici hanno stabilito che l'utilizzo di tali documenti in contabilità, senza alcuna verifica sulla serietà del fornitore, configura pienamente il reato, rendendo irrilevanti anche eventuali pagamenti tracciati tramite bonifico se l'operazione sottostante è falsa.
Continua »