La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha confermato la legittimità di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una socia di società a ristretta base partecipativa. La Corte ha distinto l'accertamento parziale dall'accertamento integrativo, specificando che il primo non necessita della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi per essere valido. Inoltre, ha ribadito che per vincere la presunzione di distribuzione di utili extrabilancio, non è sufficiente per il socio dimostrare la propria estraneità alla gestione, ma occorre provare che gli utili non sono stati distribuiti.
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