Una docente ha fatto causa al Ministero dell'Istruzione per ottenere la rettifica del proprio punteggio nelle graduatorie provinciali (GPS). Pur ottenendo ragione nel merito, i giudici di primo e secondo grado hanno disposto la compensazione delle spese di lite, lasciando a ciascuna parte i propri costi legali. La decisione è stata motivata dalla novità del sistema informatico basato su algoritmo e dai contrasti giurisprudenziali sul soccorso istruttorio. La docente ha impugnato la sentenza in Cassazione, ritenendo ingiustificata tale compensazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il giudice ha il potere discrezionale di disporre la compensazione delle spese di lite in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, come la novità della questione o l'errore scusabile del candidato. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità.
Continua »