Una contribuente ha impugnato una intimazione di pagamento contributi INPS emessa dall'Agente della Riscossione per oltre centosessantamila euro, derivante da cartelle esattoriali e avvisi di addebito notificati in precedenza. La debitrice eccepiva la prescrizione dei crediti, la generica non conformità delle copie prodotte e presunti vizi formali dell'atto. I giudici di merito hanno respinto il ricorso. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente le pronunce precedenti, rigettando il ricorso. I giudici hanno chiarito che la mancata impugnazione tempestiva delle cartelle rende il debito intangibile. Inoltre, la richiesta di rateizzazione interrompe la prescrizione, mentre il disconoscimento delle copie notificate richiede una contestazione analitica e non generica formulata con mere clausole di stile.
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