La proprietaria di un immobile cita in giudizio l'ente gestore della rete idrica per ottenere il risarcimento dei danni provocati dall'invasione di liquami fognari nella sua abitazione, causata dall'errore degli operai durante lo spurgo. L'ente gestore si difende affermando di aver affidato i lavori di manutenzione a una ditta terza tramite appalto, senza tuttavia depositare subito il relativo contratto scritto. La proprietaria non contesta tempestivamente questa circostanza. I giudici di merito e la Corte di Cassazione respingono la richiesta risarcitoria della danneggiata. Secondo la Suprema Corte, in base al principio di non contestazione, l'allegazione del fatto imponeva alla controparte una smentita immediata. Il silenzio dell'attrice rende l'appalto un fatto pienamente ammesso e provato, liberando il gestore da ogni responsabilità.
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