Un contribuente ha contestato una richiesta di pagamento, sostenendo che la cartella esattoriale originaria non fosse mai stata notificata. L'agente della riscossione ha prodotto in giudizio una copia fotostatica della ricevuta di notifica. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che un generico disconoscimento della copia fotostatica, basato sulla semplice negazione dell'esistenza dell'originale, non è sufficiente a privarla di efficacia probatoria. Per una contestazione valida, è necessario indicare specifiche difformità tra la copia e l'originale. La negazione dell'esistenza stessa del documento originale, invece, richiede un'azione formale di querela di falso. Di conseguenza, il ricorso del contribuente è stato respinto.
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