Una Lavoratrice, vittima di un incidente stradale, ha chiesto all'Azienda Sanitaria l'erogazione gratuita di una terapia riabilitativa. Dopo che la Cassazione aveva negato la terapia per mancanza di prove sulla sua efficacia e scientificità, la Lavoratrice ha presentato un ricorso per revocazione, sostenendo un errore di fatto. La Corte ha dichiarato inammissibile questo ricorso, ribadendo che l'onere della prova terapia medica sulla validità della terapia spetta al richiedente. La decisione precedente non era un errore di fatto, ma una valutazione sulla carenza probatoria. La Lavoratrice dovrà pagare le spese legali.
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