Il caso riguarda un lavoratore impiegato come sistemista informatico presso un'azienda assicurativa, ma formalmente assunto da una società terza. Il lavoratore ha chiesto l'accertamento di una somministrazione irregolare di lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, rilevando che l'appalto non era genuino poiché l'azienda utilizzatrice esercitava direttamente il potere direttivo, organizzando ferie, turni e formazione del dipendente, mentre l'appaltatore si limitava alla gestione amministrativa. La Suprema Corte ha chiarito che, anche negli appalti tecnologici, la mancanza di autonomia organizzativa dell'appaltatore configura un'interposizione illecita. Inoltre, il licenziamento intimato dall'appaltatore dopo la cessazione dell'appalto non ha effetto estintivo sul rapporto di lavoro con l'utilizzatore effettivo. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso dell'azienda, confermando l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore presso l'utilizzatrice.
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