Un testimone di giustizia, dopo aver ottenuto dal Ministero dell'Interno l'autorizzazione preliminare ad accedere a un mutuo agevolato, ha avviato investimenti commerciali. Poiché la banca non ha poi concesso il finanziamento, l'uomo ha chiesto il risarcimento dei danni al Ministero, lamentando la lesione del proprio affidamento incolpevole. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, confermando che il semplice nullaosta amministrativo non garantisce l'erogazione del prestito, la quale dipende dalla successiva istruttoria bancaria sui requisiti economici. Di conseguenza, le spese sostenute prima della firma del contratto rimangono a carico del richiedente, escludendo qualsiasi responsabilità civile dell'amministrazione. Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
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