Una cooperativa agricola ha richiesto uno sgravio contributivo per l'attività di allevamento svolta dai soci in zone svantaggiate tramite contratti di soccida. L'ente previdenziale ha negato il beneficio, contestando la prova dell'effettiva attività lavorativa. La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della cooperativa che quello incidentale dell'ente. Ha ribadito che l'onere di provare i requisiti per lo sgravio, inclusa l'effettività dell'allevamento, spetta all'impresa. Inoltre, ha chiarito che la forma di remunerazione del socio (soccida monetizzata) non incide sul diritto al beneficio, purché l'attività sia provata.
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