Un imprenditore agricolo (soccidario) si è visto negare dall'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'IVA pagata per l'acquisto di attrezzature. Il motivo del diniego era che, secondo il Fisco, non svolgeva una vera attività d'impresa, poiché la vendita dei prodotti finali era gestita esclusivamente dal suo partner (soccidante). La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio chiave: nel contratto di soccida, entrambe le parti sono considerate imprenditori e soggetti passivi IVA. Di conseguenza, il diritto al rimborso IVA contratto di soccida è pienamente legittimo, poiché deriva dalla natura stessa dell'attività svolta e non da chi materialmente vende il prodotto.
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