Una società canadese operante come tour operator ha chiesto il rimborso dell'imposta pagata in Italia per servizi di autonoleggio inclusi in pacchetti turistici. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, richiedendo la restituzione delle somme già erogate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, stabilendo che il rimborso IVA agenzie di viaggi estere non è ammesso per i servizi acquistati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori. Questo divieto, previsto dalla normativa europea e nazionale, serve a garantire la corretta attribuzione delle entrate fiscali tra gli Stati. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'aver seguito una circolare ministeriale errata esclude solo le sanzioni, ma non esenta dal pagamento dell'imposta dovuta.
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