L'Imputato, accusato di truffa, aveva concordato una riduzione della pena in secondo grado tramite il cosiddetto patteggiamento in appello. Successivamente, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto e l'entità della pena concordata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena, liberamente stipulato dalle parti e ratificato dal giudice d'appello, non può essere modificato unilateralmente, salva l'ipotesi di pena illegale. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
Continua »