Il Tribunale di Sorveglianza ha negato a un condannato l'affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo necessario testare prima il suo percorso di riabilitazione attraverso i permessi premio, mai sperimentati in precedenza. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione, sostenendo che tutti gli elementi a suo carico fossero positivi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici di legittimità hanno chiarito che la contestazione del ricorrente si risolveva in un mero dissenso di merito, non consentito in sede di legittimità, poiché la motivazione del Tribunale era logica e coerente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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