Il Tribunale di sorveglianza ha negato l'affidamento in prova a un condannato per gravi truffe, nonostante una relazione positiva degli educatori del carcere. Il diniego si è basato sulla gravità dei reati, sulla pendenza di altri procedimenti, sulla mancanza di una reale autocritica e sull'assenza di volontà di risarcire le vittime. Il condannato ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il suo silenzio dipendesse da un blocco emotivo e offrendo lavori socialmente utili. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che l'affidamento in prova richiede una valutazione complessiva della condotta attuale e un sincero percorso di ravvedimento. I giudici hanno chiarito che la disponibilità a svolgere lavori gratuiti non equivale al risarcimento del danno e che la magistratura di sorveglianza può legittimamente richiedere un percorso graduale prima di concedere la libertà.
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