La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 29064/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso riguardante il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che la concessione di tali attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la sua decisione, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso specifico, il diniego era stato giustificato in modo sufficiente, rendendo il ricorso infondato.
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