Un'ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i motivi di inammissibilità di un ricorso riguardante la commisurazione della pena. Il caso analizza un'impugnazione per spaccio di lieve entità, dove il ricorrente lamentava una motivazione insufficiente per una pena superiore al minimo edittale. La Corte ha respinto il ricorso, sottolineando che l'impugnazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza precedente. La decisione del giudice di merito è stata considerata ben motivata, basandosi sulla quantità di stupefacente e sulla capacità a delinquere del reo, rendendo il ricorso generico e quindi inammissibile.
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