La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 753/2024, ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso in materia di stupefacenti. La decisione sottolinea come non sia possibile, in sede di legittimità, richiedere una nuova valutazione dei fatti o contestare la mancata assunzione di prove se non richiesta nei gradi di merito. L'inammissibilità del ricorso in Cassazione è stata motivata dalla genericità delle doglianze e dal tentativo di ottenere un riesame del merito, precluso alla Suprema Corte. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
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