Un'azienda agricola, conduttrice di terreni, stipula un accordo privato con i vecchi proprietari per eseguire lavori di miglioramento, compensandoli con i canoni. Successivamente, i terreni vengono pignorati e venduti all'asta. I nuovi proprietari e il custode esigono i canoni, ritenendo l'accordo non opponibile perché privo di data certa anteriore al pignoramento. La Cassazione chiarisce che le modifiche al canone richiedono la data certa. Tuttavia, accoglie il ricorso dell'azienda per quanto riguarda l'indennizzo per i lavori svolti. La Corte d'appello aveva infatti liquidato in modo sbrigativo la questione della validità delle clausole di rinuncia alle indennità, firmate con l'assistenza di un'associazione sindacale priva di reale rappresentatività. La sentenza viene cassata con rinvio per accertare il diritto all'indennizzo per l'affitto agrario e migliorie.
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