La Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell'esenzione IVA trasporti applicata ai servizi marittimi con finalità turistica. Una società cooperativa operante nel settore dei trasporti marittimi era stata sanzionata dal Fisco per aver applicato l'esenzione IVA a prestazioni ritenute di natura turistico-ricreativa complessa. La Suprema Corte, applicando l'art. 36-bis del D.L. 50/2022, ha stabilito che l'esenzione spetta anche se il trasporto ha finalità turistiche, purché l'oggetto esclusivo sia il trasferimento di persone. Parallelamente, la Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia riguardo alla deducibilità dei costi, ribadendo che l'onere della prova dell'inerenza spetta sempre al contribuente e non può essere invertito dal giudice di merito.
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