Un istituto di credito ha chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di una società per un credito derivante da un mutuo fondiario garantito da ipoteca. Il tribunale ha respinto la richiesta di prelazione ipotecaria, dichiarando il contratto nullo per mancanza di causa, qualificandolo come mutuo di scopo non realizzato. La Cassazione ha accolto il ricorso della banca, stabilendo che nel mutuo di scopo convenzionale il mancato utilizzo della somma per la finalità pattuita non determina la nullità del contratto, ma costituisce un semplice inadempimento del mutuatario. Di conseguenza, il contratto resta valido e la banca conserva le sue garanzie, potendo chiedere la risoluzione del rapporto. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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