Una creditrice ha promosso un'azione di simulazione contro la vendita di un immobile effettuata dal debitore originario, ormai defunto, a favore del figlio. La creditrice ha agito sia in via autonoma, per tutelare il proprio credito, sia in via surrogatoria, sostituendosi all'erede inerte. La Corte d'Appello ha erroneamente qualificato la domanda solo come surrogatoria, applicando i severi limiti di prova previsti per le parti del contratto. La Cassazione ha accolto il ricorso della creditrice, rilevando un vizio di omessa pronuncia sulla domanda autonoma. La sentenza è stata cassata con rinvio, consentendo alla creditrice di far valere le proprie ragioni senza i limiti probatori applicati ingiustamente.
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