Un'Azienda ha chiesto il rimborso delle tasse di concessione governativa sulla telefonia mobile, versate tra il 2008 e il 2011, ma l'Agenzia delle Entrate ha opposto silenzio-rifiuto. Dopo che le Commissioni Tributarie hanno confermato la legittimità della tassa, l'Azienda ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, poiché la rinuncia non era stata notificata correttamente all'Agenzia delle Entrate. L'Azienda è stata condannata a pagare le spese legali, ma non l'ulteriore contributo unificato.
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