Un contribuente ha richiesto il rimborso di imposte versate, basandosi sulle agevolazioni per le zone colpite da un sisma. L'Amministrazione Finanziaria ha contestato la richiesta, in particolare per la mancata residenza del soggetto in uno dei comuni designati. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha ribadito un principio fondamentale: nel contesto di un rimborso sisma, spetta interamente al contribuente l'onere della prova di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge, inclusa la residenza. La Corte ha annullato la decisione precedente per non aver adeguatamente verificato questo presupposto fondamentale, rinviando il caso per un nuovo esame.
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