Una pensionata, ex dipendente pubblica, ha richiesto il rimborso delle maggiori ritenute IRPEF applicate sulla sua pensione integrativa, invocando la tassazione agevolata pensione integrativa introdotta nel 2007. L'ente impositore ha rifiutato il rimborso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria, stabilendo che il nuovo regime fiscale di favore non si applica ai vecchi iscritti per i montanti accumulati prima del 1° gennaio 2007. Poiché il fondo integrativo in questione era stato soppresso nel 1999, tutte le somme erano maturate prima di tale data. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato definitivamente la domanda di rimborso della contribuente, che è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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