La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11764/2024, ha rigettato il ricorso di un imprenditore agricolo confermando che l'onere della prova per la fruizione degli sgravi contributivi agricoltura grava interamente sul datore di lavoro. Questi deve dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dai contratti collettivi. Parallelamente, la Corte ha respinto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la perdita delle agevolazioni in caso di irregolarità deve essere proporzionale alla violazione e limitata ai soli lavoratori coinvolti, non estesa a tutta l'azienda.
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