La Corte di Cassazione ha stabilito che, in un procedimento di sfratto per morosità, il locatore può modificare la propria domanda iniziale dopo l'opposizione del conduttore. Se l'inquilino dimostra di aver pagato i canoni contestati, il locatore può, nella fase successiva del giudizio, basare la sua richiesta su altre mensilità non pagate relative allo stesso rapporto contrattuale. Questa modifica domanda sfratto è considerata un ammissibile adeguamento alle difese della controparte e non una domanda nuova. La Corte ha quindi respinto il ricorso del conduttore, confermando la risoluzione del contratto.
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